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La legge dice cheTempo di lettura
4 minuti di letturaLo sai anche tu: convivere con un pet significa prendersene cura in tutto e per tutto. Ma adesso, con l’arrivo del SINAC, le cose si fanno ancora più serie.
Dal 31 marzo 2024, scatteranno nuovi obblighi di registrazione per cani, gatti, furetti e tanti altri animali da compagnia.
Che tu sia un semplice proprietario, gestisca un allevamento o un rifugio, questo ti riguarda da vicino.
Scopri cosa fare per essere in regola ed evitare problemi.

Lo sai anche tu: convivere con un pet significa prendersene cura in tutto e per tutto.
Con il SINAC, le cose si sono fatte ancora più serie.
Dal 31 marzo 2024 sono in vigore nuovi obblighi di registrazione per cani, gatti, furetti e tanti altri animali da compagnia.
Che tu sia un semplice proprietario, gestisca un allevamento o un rifugio, questo ti riguarda da vicino. Scopri cosa fare per essere in regola ed evitare problemi.
Tutti devono provvedere all'identificazione e alla registrazione degli animali nel SINAC e nella BDN (Banca Dati Nazionale).
Gli animali elencati nell’Allegato I Parte A del Regolamento UE 2016/429 (cani, gatti e furetti) devono essere identificati con transponder ISO e registrati dal veterinario (ufficiale o libero professionista autorizzato) entro 60 giorni dalla nascita e prima della cessione.
Per quelli provenienti da Stati UE o extra-UE, se restano in Italia per più di 30 giorni, scatta l’obbligo di registrazione.
Il Regolamento (UE) 2016/429 non considera "animali da compagnia" solo cani, gatti e furetti.
Rientrano nell'obbligo di registrazione SINAC anche:
Per queste specie, l'identificazione e la registrazione avvengono singolarmente o come gruppo di animali, secondo le istruzioni operative della Direzione Generale della Sanità Animale — istruzioni che, a oggi, sono ancora al vaglio delle Regioni.
In caso di arrivo in Italia per più di 30 giorni, la registrazione è facoltativa, salvo deroghe, e va fatta entro 90 giorni.
Se possiedi un rettile, un anfibio, un pesce ornamentale esotico o un altro animale di queste categorie, la registrazione SINAC non è l'unico obbligo: dal 1° gennaio 2026 è attivo anche un obbligo formativo specifico per chi detiene animali selvatici ed esotici. Scopri quali specie rientrano nell'obbligo e chi deve formarsi nel [corso per proprietari e detentori di animali esotici] (coming soon)
Tutti gli stabilimenti che detengono animali da compagnia devono essere registrati nel SINAC, inclusi:
I rifugi e i centri di raccolta per cani, gatti e furetti devono:
Trasferimento di proprietà, morte o spostamento dell’animale devono essere registrate entro 7 giorni
Per lo smarrimento e ritrovamento: entro 48 ore
Queste variazioni possono essere inserite anche direttamente dal proprietario o detentore.
Anche i Centri di recupero per animali selvatici (CRAS) e per tartarughe marine (CRTM) devono registrare gli animali non liberabili entro 30 giorni.
Gli animali detenuti più a lungo devono essere identificati e registrati, con dati inseriti nella sezione dedicata della BDN.
Il Sistema I&R si applica anche alle collezioni faunistiche e i circhi stabulari
Tutti questi animali devono essere identificati, registrati e accompagnati da apposito documento.
Ogni movimento da o verso un operatore (inclusa la cessione da parte di un privato) deve avvenire con un documento di accompagnamento generato dal sistema BDN, con:
Le istruzioni tecniche di dettaglio per gli animali diversi da cani, gatti e furetti sono ancora in corso di definizione da parte del Ministero della Salute e delle Regioni.
L'obbligo di registrazione generale, però, è già attivo: non serve attendere le istruzioni di dettaglio per iniziare a regolarizzare la posizione del proprio animale.
Le regole operative entreranno in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione delle istruzioni.
Registrare gli animali nel SINAC non è un’opzione. È un obbligo, pensato per:
Che tu sia un proprietario di un cane, un gestore di rifugio, o un allevatore, è il momento di prepararti al cambiamento.
Hai già verificato se sei in regola con il SINAC? Preparati oggi. Il benessere del tuo pet – e la tua tranquillità –
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