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La legge dice cheTempo di lettura
7 minuti di letturaSe possiedi un rettile, un anfibio, un pesce ornamentale esotico, un uccello non tradizionale o un roditore, un animale diverso dai soliti cani e gatti, la legge ti considera proprietario di un "animale da compagnia" a tutti gli effetti.

Questo significa due cose: devi registrarlo nel SINAC, e devi formarti.
Il problema è che la definizione legale di "animale esotico da compagnia" non coincide con quello che chiamiamo comunemente NAC.
Alcuni animali che in ambulatorio vengono trattati come NAC (Nuovi Animali da Compagnia) non rientrano in questa norma.
Altri, che sembrano scontati, invece sì.
Ecco perché oggi vogliamo fare chiarezza e aiutarti a capire.
Il Regolamento (UE) 2016/429, Allegato I parte B, elenca le categorie tassonomiche equiparate per legge a cani, gatti e furetti:
Il punto su cui inciampano quasi tutti è l'ultimo: per i mammiferi, la norma non dice "piccoli mammiferi" in generale, dice roditori e conigli. Punto. Nessun altro mammifero, per quanto piccolo o esotico, rientra in questa categoria.
Attenzione: questo non significa che il maialino sia fuori da ogni obbligo di registrazione in assoluto — i suini, a prescindere dalla taglia o dallo scopo, ricadono storicamente sotto sistemi di anagrafe zootecnica separati, legati al controllo delle malattie suine (es. peste suina africana).
È un impianto normativo diverso da quello di cui parla questo articolo, e andrebbe verificato a parte se possiedi un minipig.
Il riccio africano, è un insettivoro, non rientra nella categoria, quindi nessuna formazione, né iscrizione al SINAC.
La tarantola, lo scorpione: invertebrati coperti dalla norma — a differenza del granchio eremita, che essendo un crostaceo è escluso.
Attenzione: alcuni rettili (specie velenose o di grossa taglia) possono essere soggetti anche a un regime separato sulle specie pericolose, che si aggiunge a questo obbligo e non lo sostituisce.
Chi possiede un animale delle categorie sopra deve registrarlo nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC), come previsto dal D.M. 2 novembre 2023.
A differenza di cani, gatti e furetti — identificati singolarmente con transponder ISO — per queste specie la registrazione può avvenire individualmente oppure come gruppo di animali (un acquario, una collezione di rettili), secondo istruzioni operative della Direzione Generale della Sanità Animale ancora in corso di definizione da parte delle Regioni.
L'obbligo di registrazione è comunque già attivo, anche se le modalità tecniche di dettaglio non sono ancora uniformi su tutto il territorio.
Un discorso separato riguarda l'origine dell'animale: quali specie, nello specifico, si possono ancora catturare in natura e commerciare come nuovo animale da compagnia — la cosiddetta lista positiva, che elenca le specie una per una con nome scientifico, non per categoria.
Il Decreto 18 dicembre 2025 (Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2026) ha sostituito integralmente l'elenco del 2022, ampliandolo da 6 a 71 specie — quasi tutte specie ittiche ornamentali, in gran parte marine e tropicali, comuni nel settore acquariofilo.
Questo è l'elenco completo delle 71 specie:
Attenzione: questa lista riguarda solo gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale. Un pesce nato e allevato in cattività non ha bisogno di comparire in questa lista, ma resta comunque soggetto all'obbligo di registrazione SINAC descritto sopra.
Se possiedi un animale delle categorie coperte, l'obbligo di registrazione e quello formativo non dipendono dalla data di acquisto: riguardano chi possiede l'animale oggi. L'obbligo formativo è attivo dal 1° gennaio 2026: chi non si è ancora formato è già in ritardo.
Tutti i proprietari e detentori privati di animali da compagnia appartenenti alle categorie selvatiche ed esotiche dell'Allegato I parte B, con animale registrato in SINAC, devono completare un corso di formazione conforme al D.M. 3 aprile 2025 e ottenere l'attestazione tramite il sistema PINFOA. La formazione va rinnovata ogni 5 anni.
L'obbligo si estende anche a operatori e trasportatori professionali, con un'unica eccezione: chi ha già seguito, per obbligo di un'altra norma, una formazione continua che copre gli stessi contenuti richiesti da questo decreto, non deve ripeterla.
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