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Ecco quali animali esotici si potranno ancora detenere

La attendevamo, ed è arrivata puntualissima. Il 27 ottobre è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la lista contenente le specie esotiche che è possibile detenere in casa per farne degli animali da compagnia. Vediamo insieme cosa prevede e come funziona.

Animale esotico

La lista positiva

Va detto innanzitutto che l’elenco approvato dal Ministero della Salute insieme a quello per la Transizione Ecologica non va ad intervenire in modo selettivo, ma opera semplicemente una limitazione della loro provenienza ambientale. Potranno quindi essere prelevate per la detenzione, importazione e commercializzazione 6 specie:

1. Proterorhinus semilunaris (nome comune: Western tubenose goby)
2. Chromodoris quadricolor (Nudibranchio pigiama)
3. Acanthurus chirurgus (Doctorfish)
4. Acanthurus coeruleus (Blue tang surgeonfish)
5. Pomacanthus maculosus (Yellowbar angelfish)
6. Zebrasoma xanthurum (Yellowtail tang)

Nell’elaborazione della lista sono stati tenuti in considerazione rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.

Divieto di prelievo in natura

Escluse le sei specie indicate dal Ministero, qualsiasi altro animale non convenzionale per essere tenuto in cattività, anche come animale da compagnia, non potrà essere direttamente prelevato dall’ambiente naturale. È previsto invece per marzo 2023 l’elenco contenente le specie ritenute pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità.

Si è quindi provveduto a mettere un freno all'importazione di pipistrelli, detenzione di ragni velenosi e riproduzione di tigri e leoni e altri animali esotici in Italia. Una necessità dettata dai maltrattamenti e dalle zoonosi spesso riscontrate dalle autorità.

In base al decreto del 27 ottobre dunque sono da considerarsi animali da compagnia tutti i soggetti indicati dal Regolamento europeo di sanità animale. Accanto a cani e gatti, troveremo perciò conigli, roditori, uccelli, acquatici ornamentali, invertebrati, rettili e anfibi.

Il divieto di prelievo in natura è sanzionato dal decreto legislativo 135/2022: chiunque importa, detiene, commercia e fa riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale -nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale- è punibile con l'arresto fino a sei mesi o con una ammenda da 20 mila fino a 150 mila euro.

Cosa succede se si possiede uno degli animali vietati?

È stata comunque prevista una fase di transizione per chi detiene gli animali delle specie vietate. In particolare sarà possibile tenerli in vita secondo il corso della natura, senza farli riprodurre. Per regolarizzare la propria posizione sarà obbligatorio provvedere alla denuncia in Prefettura entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. I negozi avranno invece tempo fino al 27 marzo 2023. Anche in tal caso gli animali dovranno essere identificati e gli operatori adeguatamente formati. Anche i circhi e le mostre faunistiche dovranno adeguarsi.

Una unica Anagrafe degli Animali

In conseguenza di quanto sopra, è stata contemporaneamente istituita una unica Anagrafe degli Animali d’Affezione, nonché delle strutture e degli operatori che li detengono a qualsiasi titolo. Anche i soggetti venduti su internet dovranno essere obbligatoriamente identificati e in possesso di regolare certificazione veterinaria.

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